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IL DISCIPLINARE
Articolo 1
La denominazione di origine controllata Rosso Canosa
è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti
dal presente disciplinare.
Articolo 2
Il vino Rosso Canosa deve essere ottenuto dalle
uve provenienti dai vigneti, composti dal vitigno uva di Troia, la cui presenza
minima non dovrà essere inferiore al 65%. Possono concorrere alla produzione
di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni Montepulciano, Sangiovese,
presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente, fino a un massimo del 35%.
La presenza nei vigneti del vitigno Sangiovese non dovrà superare il 15% del
totale delle viti.
E consentita inoltre la presenza nei vigneti di altri vitigni raccomandati
fino ad un massimo del 5% del totale delle viti.
Articolo 3
Le uve destinate alla produzione del vino Rosso Canosa
devono essere prodotte nel territorio amministrativo del Comune di Canosa di
Puglia.
Articolo 4
Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui allarticolo
1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte
a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura
devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le
caratteristiche delluva e del vino.
La resa massima di uva ammessa alla produzione del vino di cui allarticolo
1 non deve essere superiore a q.li 140 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.
A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere
riportata attraverso unaccurata cernita delle uve purché la produzione
non superi del 20% il limite medesimo.
Articolo 5
Le operazioni di vinificazione, ivi compreso linvecchiamento
obbligatorio, devono essere effettuate allinterno della zona di produzione
di cui allarticolo 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito
che tali operazioni siano effettuate nellintero territorio dei comuni
limitrofi di: Barletta, Andria e Minervino Murge.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione
alcolica complessiva minima naturale di 11,5.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
tradizionali o comunque atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
Articolo 6
Il vino Rosso Canosa allatto dellimmissione
al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: rosso rubino, più o meno intenso tendente ad assumere
riflessi arancioni con linvecchiamento,
- odore: vinoso, alcolico gradevole, con profumo caratteristico,
- sapore: asciutto, sapido di buon corpo, giustamente tannico con
retrogusto amarognolo gradevole,
- gradazione alcolica minima complessiva: 12%,
- estratto secco netto minimo: 21 per mille.
E in facoltà del ministro dellAgricoltura e delle foreste
modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per lacidità
totale e lestratto secco netto.
Articolo 7
Il vino Rosso Canosa qualora provenga da uve con
una gradazione alcolica complessiva minima naturale di 12,5 e venga sottoposto
a un periodo di invecchiamento di almeno due anni, di cui almeno un anno in
botti di legno, se immesso al consumo con una gradazione alcolica complessiva
minima di 13, può portare in etichetta la menzione aggiuntiva di riserva.
Il periodo di invecchiamento decorre dal 10° novembre dellanno
di produzione delle uve.
Articolo 8
Lindicazione della denominazione di origine controllata
Rosso Canosa può essere accompagnata dalla menzione specifica geografica
tradizionale di origine classica Canusium.
Tale menzione dovrà figurare in etichetta con caratteri tipografici
non superiori alla metà di quelli utilizzati per indicare la denominazione di
origine controllata.
Articolo 9
Alla denominazione di cui allarticolo 1 è vietata laggiunta
di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare
di produzione ivi compresi gli aggettivi superiore, fine,
scelto, selezionato e simili.
E tuttavia consentito luso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo
e non idonei a trarre in inganno lacquirente.
E consentito altresì luso di indicazioni che facciano
riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località, comprese nella
zona delimitata nel precedente articolo 3 e dalle quali effettivamente provengono
le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.
Sulle bottiglie e sugli altri recipienti contenenti il vino Rosso
Canosa invecchiato può figurare lindicazione dellannata di
produzione delle uve purché veritiera e documentabile.
Tale menzione è comunque obbligatoria se compare in etichetta la
menzione aggiuntiva riserva.
Articolo 10
Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce
per il consumo con la denominazione di origine controllata Rosso Canosa
vini che non rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione è punito a norma dellart. 28 del Dpr 12 luglio
1963, n.° 930.
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